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Italia alla sfida della finanza islamica PDF Stampa E-mail
Scritto da Maximilian Cellino   

È come avere un tesoro a portata di mano, ma non riuscire a raggiungerlo. Il rapporto fra l'Italia e la finanza islamica in fondo può essere semplificato così e basta dare un'occhiata alle nude cifre per rendersene conto: in tutto il mondo il valore dei capitali amministrati dai servizi finanziari che osservano i principi di base del Corano sono stimati fra gli 800 e i 1.000 miliardi di dollari, ma la cifra, secondo le previsioni più recenti è destinata a crescere sensibilmente nei prossimi anni, fino a 1.400 miliardi nel 2010 e 1.600 miliardi nel 2012.


Di tutta questa montagna d'oro, però, l'Italia è in grado di intercettare poco o nulla perché il nostro sistema giuridico non è adeguato ad accogliere strumenti di investimento che rispettino i due dettami della Sharia, la legge islamica, in materia finanziaria: la Riba - الرِّبا, ossia il divieto di applicazione dei tassi di interesse e il Gharar, il divieto di speculazione. «Questi principi - ha osservato Paolo Centore, docente di diritto tributario presso l'Università di Parma nel corso di un convegno sul tema organizzato dall'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Milano presso la sede Bpm - impongono una rivisitazione degli schemi tributari nazionali in modo da rendere omogeneo il criterio di tassazione dei prodotti e dei risultati economici compatibili con le leggi della finanza islamica rispetto ai modelli noti nel nostro diritto interno».


Il caso più emblematico è quello dei mutui per l'acquisto della casa che, trattandosi di strumenti che prevedono un tasso di interesse che va a remunerare l'impiego del denaro, sono contrari alle leggi del Corano e quindi proibiti ai fedeli. La soluzione, in questo caso, si chiamerebbe murabaha: il contratto attraverso il quale la banca acquista a pronti il bene immobile e successivamente lo rivende al cliente, che ne ha la disponibilità immediata contro un pagamento a termine che tiene conto del rischio di insolvenza di quest'ultimo, ma non del costo del denaro. Peccato che una soluzione del genere sia svantaggiosa in Italia: «Utilizzando uno schema simile - conferma Pietro Paolo Rampino, dottore commercialista e partner di Oesse Consulting - si dovrebbe versare due volte l'imposta di registro, con un danno rilevante. Per evitare tutto questo occorrerebbe una deroga come è stato fatto in altri paesi europei».


Qualcuno in effetti nel Vecchio Continente si è organizzato per favorire la creazione di strumenti adatti alla finanza islamica e cogliere così un'occasione importante. Gran Bretagna, Francia e Germania, dove si è arrivati ad adeguare la legislazione in questa direzione, sono non a caso i tre paesi europei in cui si è sviluppata in modo maggiore la finanza islamica rispettivamente con 30, 7 e 4 miliardi di sharia compliant asset. E non c'è da stupirsi, perché sono anche le nazioni dove la presenza di cittadini di religione islamica è storicamente più elevata.


Ma l'eventuale adeguamento del vuoto normativo non è una questione che riguarda semplicemente soltanto il milione e 200mila fedeli mussulmani che ormai vivono stabilmente nel nostro paese e che vorrebbero investire e finanziarsi con strumenti halal, religiosamente leciti, e non haram, blasfemi e proibiti. «Il problema - sottolinea Antonio Ortolani, presidente della Commissione banche e intermediari finanziari dell'Ordine dei Commercialisti di Milano - va ben oltre questo aspetto, che pure è importante: in mancanza di un adeguamento normativo è praticamente impossibile intercettare capitali provenienti dai paesi arabi che sarebbero di vitale importanza per il nostro paese. Penso per esempio al contributo che potrebbe dare alla realizzazione delle opere infrastrutturali l'utilizzo di fondi islamici che abbiano ritorni economici compatibili con la Sharia, ossia di compartecipazione all'utile anziché di remunerazione del solo capitale quale interesse».


Per il momento in Italia non vi sono però proposte di legge che vadano in questa direzione e siamo ancora fermi alla fase iniziale della sensibilizzazione verso il problema. Un processo che deve necessariamente andare nella direzione di coinvolgere anche le imprese italiane interessate a produrre all'estero: «Chi vuole usufruire di interessanti agevolazioni nei paesi arabi per insediare attività produttive con l'utilizzo di mezzi messi a disposizione da banche di finanza islamica deve necessariamente conoscere le leggi finanziarie coraniche», aggiunge Ortolani. A volte anche allargare le vedute mentali può favorire il business.

 

GLOSSARIO

SHARI'A
- الشريعة
È il riassunto dell'insegnamento di Allah, è regola di vita ed è automaticamente legge in ciascun stato islamico


RIBA - الرِّبا
Interesse derivante dall'impiego del denaro: è vietata dalla Shari'a


MURABAHA - مرابحة
Contratto con il quale la banca acquista a pronti il bene che serve al cliente e lo rivende al cliente che quindi ne ha la disponibilità immediata, contro un pagamento a termine che tiene conto del rischio di insolvenza ma non del "costo del denaro", che è vietato


IJARA - ﺇﻴﺠﺎﺭﺓ
È un contratto di leasing operativo ove la proprietà del bene resta in capo al «lessor» (banca) con pagamento di canoni per l'utilizzo (=locazione) da parte del «lessee» utilizzatore. Non vi è il riscatto finale


BAI SALAM - ﺒﻴﻊ ﺴﻠﻡ
È il contratto con cui la Banca acquista dal cliente il bene in corso di costruzione pagandolo a pronti per il suo prezzo finale quale prodotto finito e quindi paga il costo del completamento al cliente che è tenuto a completare la lavorazione/costruzione residua, e vende tali beni quale prodotto finito ad altro cliente per un prezzo stabilito che tiene conto sia del rischio di impresa che del rischio di controparte


MUSHARYAKA
È un contratto di "venture capital" con il quale un imprenditore apporta mezzi mentre l'apportatore di capitali apporta il denaro, in misura non superiore al 70% del valore complessivo dell'operazione


SUKUK - صكوك
Sono titoli atipici ove alla raccolta di fondi si associa l'emissione di strumenti finanziari di partecipazione a un'iniziativa economica la cui remunerazione è commissionata all'utile della medesima: i titoli sono titoli di partecipazione a quel determinato affare

(A cura dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano)

 

Fonte: ilsole24ore.com

 

 

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